Segnalazioni di illecito - Whistleblowing
I militari della Guardia di finanza, atteso lo status rivestito e le funzioni loro affidate, sono soggetti a specifici obblighi normativi, tra cui:
- l’obbligo di denuncia, in quanto pubblici ufficiali in ossequio al combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e dell’art. 361 c.p. (analogo obbligo è previsto, dall’articolo 362 c.p., per gli incaricati di pubblico servizio);
- l’obbligo di acquisire la notizia di reato e di riferirla al pubblico ministero, nonché, più in generale, gli adempimenti di cui agli articoli 55, 347 e 357 del codice di procedura penale, in quanto ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;
- quelli connessi alle funzioni di polizia giudiziaria militare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 301 del codice penale militare di pace e dell’articolo 57 del codice di procedura penale, per gli ufficiali di polizia giudiziaria;
- l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 748 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, d.P.R. n. 90/2010, in quanto militari.
Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito “decreto”), prevede, attraverso l’istituto del whistleblowing, uno specifico strumento di segnalazione a tutela delle persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Possono costituire oggetto di segnalazione, di denuncia o di divulgazione (esclusivamente nelle ipotesi previste dall’articolo 15 del decreto) le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cfr. art. 1, comma 1, del decreto).
Al riguardo, si rappresenta che, come specificato dall’A.N.AC. (cfr. “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, approvate con Delibera A.N.AC. n. 311, del 12 luglio 2023, pag. 45), la segnalazione e la divulgazione pubblica previste dal decreto non sostituiscono, laddove ne ricorrano i presupposti, la denuncia all’Autorità giudiziaria.
Le stringenti norme di tutela del segnalante possono essere superate qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, nei termini di seguito esposti:
- nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 del c.p.p. (cfr. art. 12, comma 3, del decreto);
- nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità può essere rivelata dopo la chiusura della fase istruttoria (cfr. art. 12, comma 4, del decreto).
Il segnalante può, altresì, essere chiamato a deporre nell’ambito dei suddetti procedimenti.
Non sono ricompresi nell’ambito dell’istituto le segnalazioni:
- inerenti a casi di maladministration non costituenti violazioni normative;
- legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero ai propri rapportidi lavoro odi impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate [cfr. art. 1, comma 2, lett. a), del decreto];
- di violazioni le cui modalità di inoltro e/o gestione siano disciplinate in via obbligatoria da distinte norme unionali o nazionali [cfr. art. 1, comma 2, lett. b), del decreto];
- di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea [cfr. art. 1, comma 2, lett. c), del decreto].
Sono da ricondurre all’istituto in parola (e godono, quindi, delle tutele previste dal decreto già citato) esclusivamente le denunce e le segnalazioni provenienti dai soggetti elencati nell’articolo 3 del decreto.
Le segnalazioni, tranne che nelle ipotesi previste dagli articoli 6 e 15 del decreto, possono essere inoltrate soltanto tramite il canale internoal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Guardia di finanza (R.P.C.T.) (individuato nel Capo di Stato Maggiore del Comando Generale).
Le segnalazioni possono essere formulate al R.P.C.T.:
- in forma scritta;
- verbalmente;
- tramite un incontro diretto.
Nel caso di segnalazioni in forma scritta, il segnalante deve predisporre due buste chiuse:
- la prima contenente i suoi dati identificativi, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e alla specifica delle modalità con cui intende essere ricontattato;
- la seconda destinata ad accogliere la segnalazione vera e propria (descrizione dei fatti o delle condotte),
in modo da separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione.
Entrambe devono, poi, essere chiuse in una terza busta che rechi all’esterno la dicitura “RISERVATA PERSONALE – ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”, da inviare, tramite posta ordinaria, al predetto Responsabile.
Le segnalazioni in forma orale sono inoltrate tramite chiamata al numero verde 800 - 66.96.66, collegato a un sistema di messaggistica vocale, che:
- tra l’altro, richiama al segnalante:
- la necessità di farsi identificare tramite l’inoltro di una copia del proprio documento di riconoscimento, da effettuarsi con le modalità previste per la forma scritta (all’interno della busta inviata al Responsabile, il segnalante avrà cura di inserire ulteriori n. 2 buste, di cui: una contenente la copia del documento di riconoscimento e le modalità con cui intende essere ricontattato; un’altra recante l’indicazione della data e dell’ora in cui lo stesso ha inoltrato la segnalazione in forma verbale);
- i diritti connessi con la tutela della sua privacy, tramite l’enunciazione dell’apposita informativa breve e il rinvio a quella completa riportata in calce alla presente pagina; - registra (previa autorizzazione del segnalante) la segnalazione.
Come previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto, è facoltà del segnalante chiedere un incontro diretto per presentare la propria segnalazione.
Tale richiesta dovrà essere formalizzata per iscritto e inviata, unitamente alla copia del documento di riconoscimento e alla specifica delle modalità con cui intende essere ricontattato, al Responsabile all’interno di una busta chiusa, che rechi all’esterno la dicitura “RISERVATA PERSONALE – ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 6 del decreto, i segnalanti possono avvalersi del canale di segnalazione esterno istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (raggiungibile al link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).
Documentazione:
